Art. 2

In vigore dal 18 ago 1927
Il presente decreto entrerà in vigore allo scambio delle ratifiche del Trattato di cui all'articolo precedente. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 giugno 1927 - Anno V VITTORIO EMANUELE. Mussolini. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1927 - Anno V Atti del Governo, registro 263, foglio 6. - Ferretti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-06-09;1283#art-2

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Art. 2 Esecuzione del Trattato d'amicizia, di conciliazione e d'arbitrato, e dell'annesso Protocollo relativo alla procedura di conciliazione e d'arbitrato, firmati in Roma il 5 aprile 1927, fra il Regno d'Italia ed il Regno d'Ungheria. — Testo vigente | Portale Normativo