Art. 1
In vigore dal 18 ago 1927
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;
Abbiamo decretato e decretiamo:
.
Piena ed intera esecuzione è data al Trattato d'amicizia, di conciliazione e d'arbitrato, e all'annesso Protocollo relativo alla procedura di conciliazione e d'arbitrato, firmati in Roma il 5 aprile 1927, fra il Regno d'Italia e il Regno d'Ungheria.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-06-09;1283#art-1