Art. 2

In vigore dal 12 mag 1927
Le condizioni dell'unione saranno determinate dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 7 aprile 1927 - Anno V VITTORIO EMANUELE. Mussolini. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1927 - Anno V, Atti del Governo, registro 259, foglio 140. - Ferretti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-04-07;552#art-2

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Art. 2 Aggregazione al comune di Verona di cinque Comuni limitrofi. — Testo vigente | Portale Normativo