Art. 1
In vigore dal 19 ago 1932
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
In virtù dei poteri conferiti al Governo con R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:
I comuni di Cà di David, Parona di Valpolicella, Quinto di Valpantena, San Giovanni Lupatoto e Santa Maria in Stelle sono aggregati al comune di Verona.
Note all'articolo
- La L. 16 giugno 1932, n. 880 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il territorio gia' pertinente al comune di San Giovanni Lupatoto anteriormente al R. decreto 7 aprile 1927, n. 552, eccettuata la frazione Palazzina, e' ricostituito in Comune autonomo, con capoluogo e denominazione "San Giovanni Lupatoto"".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-04-07;552#art-1