Art. 3
In vigore dal 24 mar 1927
Le persone, le associazioni, le società, gli istituti e gli enti non governativi, che per fini non militari aspirino ad ottenere, sotto qualsiasi forma, contributi e facilitazioni dallo Stato, devono rivolgersi al Ministero competente per il tramite dell'Automobile Club d'Italia, che esprime in merito il proprio parere.
Le domande per la concessione dei servizi pubblici automobilistici, definitivi o provvisori, dovranno essere inoltrate direttamente al Ministero competente, che potrà promuovere su di esse il parere dell'Automobile Club d'Italia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-11-14;2481#art-rd-3