Art. 1

In vigore dal 1 dic 1950
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto l' della legge 31 gennaio 1926, n. 100; Sentito il Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per le finanze, per la guerra, per i lavori pubblici e per le comunicazioni; Abbiamo decretato e decretiamo: . L'Automobile Club d'Italia, con le norme di cui allo statuto annesso al presente decreto, è costituito in ente morale, con personalità giuridica, al fine di disciplinare e inquadrare le varie attività che, nel campo automobilistico civile, persone, associazioni, società, istituti ed enti non governativi svolgono nel Regno, nelle Colonie e all'estero. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 SETTEMBRE 1950, N. 881

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 8 settembre 1950, n. 881, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'Automobile Club d'Italia "A.C.I." con sede in Roma, eretto in ente morale con il regio decreto 14 novembre 1926, n. 2481, e' posto sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissariato per il turismo".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-11-14;2481#art-rd-1

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