Art. 7

In vigore dal 27 nov 1926
I notari in esercizio, i quali occupino posti soppressi secondo la tabella formata o modificata ai sensi dell' della legge 16 febbraio 1913, n. 89, rimangono nell'esercizio delle funzioni nelle rispettive sedi, finché non conseguano il trasloco ad altro posto, e sono equiparati in tutti gli obblighi e in tutti i diritti ai notari di sedi conservate.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-11-14;1953#art-7

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