Art. 7
In vigore dal 27 nov 1926
I notari in esercizio, i quali occupino posti soppressi secondo la tabella formata o modificata ai sensi dell' della legge 16 febbraio 1913, n. 89, rimangono nell'esercizio delle funzioni nelle rispettive sedi, finché non conseguano il trasloco ad altro posto, e sono equiparati in tutti gli obblighi e in tutti i diritti ai notari di sedi conservate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-11-14;1953#art-7