Art. 3

In vigore dal 7 feb 1926
Con successivo decreto sarà provveduto alla sistemazione dei rapporti patrimoniali fra gli Enti interessati. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 13 dicembre 1925. VITTORIO EMANUELE. Federzoni. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1926. Atti del Governo, registro 244, foglio 200. - Faini.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-12-13;2472#art-3

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