Art. 6

In vigore dal 3 set 1925
Il direttore ha il governo didattico, tecnico, amministrativo e disciplinare della Scuola e dell'azienda agraria annessavi; redige d'intesa col direttore della cattedra ambulante di agricoltura, il programma di insegnamento in armonia coi fini della Scuola, compila i conti consuntivi ed i bilanci preventivi della Scuola e dell'azienda agraria da sottoporre all'approvazione del Consiglio d'amministrazione, che li comunicherà, per visione, al Ministero dell'economia nazionale, redige il regolamento interno, cura l'applicazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione. Il direttore è il consegnatario responsabile, di fronte al Consiglio di amministrazione, di tutto il materiale esistente nella Scuola e nell'azienda agraria che riceverà in consegna all'atto della assunzione dell'ufficio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-07-08;1383#art-6

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