Art. 4

In vigore dal 3 set 1925
La Scuola è retta da un Consiglio d'amministrazione composto d'un rappresentante del Governo nominato dal Ministero dell'economia nazionale; di due rappresentanti dell'Ente «Scuola agraria di fondazione Angelo Cecon», tra i quali deve esservi il presidente del curatorio; di un rappresentante della provincia dell'Istria; di un rappresentante del comune di Dignano di Istria e del direttore della Scuola con le funzioni di segretario; nonché di un rappresentante degli Enti che contribuiscano al mantenimento della Scuola stessa con assegnazioni annue continuative non inferiori a L. 5000. Spetta al Consiglio di amministrazione di provvedere al funzionamento della Scuola. I componenti elettivi durano in ufficio tre anni e possono essere confermati. I rappresentanti nominati in sostituzione dei consiglieri che vengono a cessare rimangono in ufficio fino al termine del periodo assegnato a coloro che hanno sostituito. Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente che dura in ufficio un anno e può essere confermato. Il presidente ha la rappresentanza legale della Scuola.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-07-08;1383#art-4

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