Art. 3

In vigore dal 15 lug 1925
Il presente decreto ha effetto dal 1° luglio 1926, salvo che per l'Amministrazione delle privative, per la quale ha effetto dal 1° luglio 1925. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a San Rossore, addì 25 giugno 1925. VITTORIO EMANUELE. Mussolini - Dè Stefani. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1925. Atti del Governo, registro 237, foglio 240. - Granata.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1925-06-25;1045#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 3 Modificazioni al regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827. — Testo vigente | Portale Normativo