Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 15 lug 1925
Il presente decreto ha effetto dal 1° luglio 1926, salvo che per l'Amministrazione delle privative, per la quale ha effetto dal 1° luglio 1925. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a San Rossore, addì 25 giugno 1925. VITTORIO EMANUELE. Mussolini - Dè Stefani. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1925. Atti del Governo, registro 237, foglio 240. - Granata.
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