Art. 4

In vigore dal 5 lug 1925
All'art. 10 del R. decreto 18 settembre 1924, n. 1775, è sostituito il seguente: «La nomina del censore-catechista insegnante di cultura generale sarà definitiva dopo un biennio di prova. Il biennio di prova sarà computato agli effetti degli aumenti e del trattamento di quiescenza».
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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-05-24;906#art-4

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