Art. 2
In vigore dal 5 lug 1925
In eccezione di quanto dispone l' del R. decreto 18 settembre 1924, n. 1775, la nomina e la revoca del censore-catechista è riservata a Monsignore Arcivescovo di Udine quale presidente dell'Opera pia Sabbatini.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1925-05-24;906#art-2