Statuto›Capo IX
Art. 78
In vigore dal 26 mar 1925
Gli organi accademici ed amministrativi attualmente esistenti continueranno a funzionare fino a che non siano costituite, a termine delle vigenti norme legislative e regolamentari e di quelle stabilite nel presente statuto, le Autorità accademiche ed il Consiglio di amministrazione.
Visto d'ordine di S. M. il Re:
Il Ministro per la pubblica istruzione
Fedele.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1925-02-08;230#art-s-78