Art. 78
StatutoCapo IX

Art. 78

78 / 78
In vigore dal 26 mar 1925
Gli organi accademici ed amministrativi attualmente esistenti continueranno a funzionare fino a che non siano costituite, a termine delle vigenti norme legislative e regolamentari e di quelle stabilite nel presente statuto, le Autorità accademiche ed il Consiglio di amministrazione. Visto d'ordine di S. M. il Re: Il Ministro per la pubblica istruzione Fedele.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1925-02-08;230#art-s-78