StatutoSez. I

Art. 63

In vigore dal 26 mar 1925
Per quanto riguarda il riconoscimento delle campagne di guerra, agli effetti della liquidazione delle pensioni, i congedi, ed altresì le aspettative per ragioni di famiglia e di salute, la disponibilità e le dispense dal servizio, valgono le norme legislative e regolamentari stabilite per gli impiegati civili dello Stato, in quanto siano applicabili.
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