Statuto›Sez. I
Art. 63
70 / 78In vigore dal 26 mar 1925
Per quanto riguarda il riconoscimento delle campagne di guerra, agli effetti della liquidazione delle pensioni, i congedi, ed altresì le aspettative per ragioni di famiglia e di salute, la disponibilità e le dispense dal servizio, valgono le norme legislative e regolamentari stabilite per gli impiegati civili dello Stato, in quanto siano applicabili.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1925-02-08;230#art-s-63