Art. 6
In vigore dal 10 mar 1925
Il direttore ha la direzione tecnica ed amministrativa della Stazione ed è responsabile del buon funzionamento di essa di cui risponde al Coniglio d'amministrazione.
Il direttore presenta annualmente al Consiglio d'amministrazione un rapporto sui lavori eseguiti ed il programma per l'anno successivo, e per l'esame e l'approvazione, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo. Questi documenti dovranno essere presentati al Ministero dell'economia nazionale ed agli altri Enti consorziati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1925-01-25;129#art-6