Art. 3

In vigore dal 10 mar 1925
La Stazione è retta da un Consiglio d'amministrazione composto del rappresentante del Ministero dell'economia nazionale, di uno per ciascuna delle provincie di Genova e di Imperia, di uno per il comune di San Remo, di uno della Camera di commercio e industria d'Imperia, di un rappresentante degli eredi di Orazio Raimondo; di uno del comune di Ventimiglia; di uno del comune di Bordighera; di uno del Consorzio agrario cooperativo di San Remo; di uno della Banca «M. Garibaldi e C.» di Imperia; di un rappresentante per ciascuno di altri Enti che concorrano nel mantenimento della Stazione con contributi annui continuativi non inferiori a L. 3000; di un rappresentante di ciascun gruppo di Enti che insieme contribuiscano in forma continuativa con una somma non inferiore ad annue L. 3000. Il direttore della Stazione è membro di diritto del Consiglio con le funzioni di segretario. Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice preside che durano in ufficio tre anni e possono essere confermati. I membri del Consiglio rappresentanti Enti pubblici durano in ufficio tre anni e possono essere confermati; quelli rappresentanti Enti privati o private contribuzioni durano in ufficio fino a che dura il rispettivo contributo. I rappresentanti nominati in sostituzione dei consiglieri che vengono a cessare, rimangono in ufficio fino al termine del periodo assegnato a coloro che hanno sostituito. Il presidente ha la rappresentanza legale della Stazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-01-25;129#art-3

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