Art. 1

In vigore dal 8 feb 1925
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per la giustizia e gli affari di culto; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di conciliazione e di regolamento giudiziario fra l'Italia e la Svizzera, stipulato in Roma il 20 settembre 1924. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 15 gennaio 1925. VITTORIO EMANUELE. Mussolini - Rocco. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1925. Atti del Governo, registro 232, foglio 177. - Granata.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-01-15;23#art-1

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Art. 1 Esecuzione del Trattato di conciliazione e di regolamento giudiziario fra l'Italia e la Svizzera stipulato in Roma il 20 settembre 1924. — Testo vigente | Portale Normativo