Art. 1
1 / 1In vigore dal 8 feb 1925
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di conciliazione e di regolamento giudiziario fra l'Italia e la Svizzera, stipulato in Roma il 20 settembre 1924.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 gennaio 1925.
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - Rocco.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1925.
Atti del Governo, registro 232, foglio 177. - Granata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1925-01-15;23#art-1