Art. 2

In vigore dal 22 feb 1925
Il riparto delle attività e passività fra i due Comuni anzidetti viene regolato in conformità delle proposte contenute nella citata relazione 20 luglio 1923 del prof. Guglielmo Paoli. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 dicembre 1924. VITTORIO EMANUELE. Federzoni. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1925. Atti del Governo, registro 233, foglio 51. - Granata.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-12-11;2321#art-2

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Art. 2 Delimitazione territoriale e riparto patrimoniale fra i comuni di Portolongone e Capoliveri. — Testo vigente | Portale Normativo