Art. 1

In vigore dal 22 feb 1925
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Vista la legge 29 marzo 1906, n. 94, con la quale la frazione di Capoliacci venne distaccata da Portolongone e costituita in Comune autonomo; Ritenuto che con decisione 21 maggio 1920, la V sezione del Consiglio di Stato annullò il R. decreto 30 maggio 1907, con cui, in esecuzione della legge predetta, si era provveduto alla delimitazione territoriale ed al riparto patrimoniale fra i due Comuni in conformità delle proposte contenute nella relazione 2 dicembre 1906 del Commissario signor Sigismondi Cesare; Viste le relazioni in data 24 marzo 1922 e 20 luglio 1923 del Commissario prof. Guglielmo Paoli, contenenti le proposte per la nuova delimitazione territoriale ed il riparto patrimoniale; Vista la deliberazione 25 aprile 1924 con la quale la Giunta provinciale amministrativa di Livorno esprime parere favorevole circa la nuova delimitazione dei confini ed il riparto delle attività e passività fra i due Comuni; Vista la pianta topografica vistata dall'ufficio del Genio civile di Livorno addì 1º aprile 1924; Udito il parere del Consiglio di Stato di cui si adottano i motivi, che nel presente decreto si intendono integralmente riprodotti; Abbiamo decretato e decretiamo: . La delimitazione territoriale fra i due comuni di Portolongone e di Capoliveri è stabilita in conformità della citata relazione 24 marzo 1922 del Commissario prof. Guglielmo Paoli e della pianta topografica vistata dall'ufficio del Genio civile di Livorno addì 1º aprile 1924 la quale sarà, d'ordine Nostro, vidimata dal Ministro proponente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-12-11;2321#art-1

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