Art. 6
In vigore dal 6 dic 1924
Al mantenimento della Scuola contribuiscono: lo Stato con L. 94,615, la provincia di Cosenza, con L. 12,200, e la Camera di commercio e industria di Cosenza con L. 1500, somme consolidate ai sensi dell'art: 61 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3214, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale a partire dall'esercizio 1924-25.
L'anno finanziario corrisponde all'anno solare.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-09-18;1773#art-6