Art. 5

In vigore dal 6 dic 1924
Quanto è presentemente assegnato alla Regia scuola pratica di agricoltura, beni immobiliari e mobiliari, è invertito a favore del nuovo Ente per il funzionamento della Scuola. La suppellettile scientifica, didattica e di arredamento rimane pure a beneficio di essa. Le rendite dell'azienda agraria e industrie annesse, dopo provveduto alla regolare gestione ed incremento di esse, sono destinate al funzionamento della Scuola; a meno che particolari convenzioni con gli Enti che forniscono l'azienda, non dispongano altrimenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1924-09-18;1773#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo