Art. 5
In vigore dal 6 dic 1924
Quanto è presentemente assegnato alla Regia scuola pratica di agricoltura, beni immobiliari e mobiliari, è invertito a favore del nuovo Ente per il funzionamento della Scuola. La suppellettile scientifica, didattica e di arredamento rimane pure a beneficio di essa.
Le rendite dell'azienda agraria e industrie annesse, dopo provveduto alla regolare gestione ed incremento di esse, sono destinate al funzionamento della Scuola; a meno che particolari convenzioni con gli Enti che forniscono l'azienda, non dispongano altrimenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-09-18;1773#art-5