Art. 7
In vigore dal 6 dic 1924
Il personale della Scuola si compone: di un direttore, insegnante di agraria; di un vice direttore, insegnante degli elementi di scienze fisiche e naturali; di un maestro elementare, insegnante di materie di cultura generale; di un capo tecnico preposto ai lavori dell'azienda rurale ed eventualmente di sottocapi tecnici specializzati in determinate branche dell'agricoltura e delle industrie agrarie; di un segretario-economo e di uno o più prefetti di disciplina secondo il numero degli allievi frequentanti la Scuola; del personale d'inservienza.
Qualora se ne avverta il bisogno, potrà essere assunto si potranno affidare incarichi ad estranei, per determinati altro personale insegnante od assistente come incaricato, o particolari insegnamenti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-09-18;1771#art-7