Art. 6
In vigore dal 6 dic 1924
Al mantenimento della Scuola contribuiscono: lo Stato con L. 80,625, e la provincia di Torino con L. 10,000, somme consolidate a sensi dell'art. 61 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3214, da iscriversi nello stato di previsione della spesa, del Ministero dell'economia nazionale a partire dall'esercizio finanziario 1924-25.
L'anno finanziario corrisponde all'anno solare.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-09-18;1771#art-6