Art. 6
In vigore dal 5 dic 1924
Al mantenimento della Scuola contribuiscono: lo Stato con annue L. 82,210, la provincia di Catania con L. 8000, il comune di Caltagirone con L. 4250, la Camera di commercio e industria di Catania con L. 2000, somme consolidate a sensi dell'art. 61 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3214, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale a partire dall'esercizio 1924-25.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-09-18;1770#art-6