Art. 2
In vigore dal 5 dic 1924
La Scuola ha per iscopo di preparare, con appropriata educazione e istruzione, personale atto ad attendere a modeste aziende rurali, specializzandolo, se del caso, in determinate branche dell'agricoltura, secondo quanto verrà stabilito dal regolamento organico e disciplinare della Scuola.
L'indirizzo dell'insegnamento sarà essenzialmente pratico.
La Scuola potrà tenere corsi temporanei e stagionali per l'istruzione dei contadini in determinate pratiche agricole che più interessano la economia rurale del luogo.
Il regolamento di cui all' del presente decreto, fisserà le norme per l'ammissione dei giovani ai corsi ordinari della Scuola (provenienza, età, titoli di studio, tasse e rette) e quelle per l'ammissione ai corsi temporanei.
Gli esami di licenza saranno presieduti da un commissario nominato dal Ministero dell'economia nazionale.
Agli alunni licenziati sarà rilasciato un certificato comprovante gli studi fatti e l'eventuale specializzazione in determinate branche dell'agricoltura.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-09-18;1770#art-2