RegolamentoCapo III

Art. 548

In vigore dal 1 lug 1961
Salvo il disposto dell' del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, le caratteristiche, la durata in mesi, sino ad un massimo di 12, e la misura degli interessi dei buoni del Tesoro ordinari sono stabiliti con decreti del Ministro per il tesoro. Quando viene variata la misura dell'interesse, la variazione non è applicabile alle somme già versate per acquisto dei buoni. Nel computo degli interessi il mese si considera di 30 giorni e le scadenze sono sempre a mesi interi a decorrere dal giorno in cui la somma è versata nelle Tesorerie o negli uffici postali. Il calcolo degli interessi viene arrotondato con l'osservanza delle norme che regolano l'arrotondamento dei pagamenti delle pubbliche Amministrazioni.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-548

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Art. 548 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo