RegolamentoCapo III

Art. 546

In vigore dal 10 ago 1948
I buoni ordinari sono al portatore o all'ordine, a richiesta dell'acquirente, che ne può versare l'importo presso qualunque tesoreria o presso gli uffici postali fuori del capoluogo della provincia. I primi vengono rilasciati dalla tesoreria centrale del Regno o dalle sezioni di R. tesoreria; i secondi dalla direzione generale del tesoro. I buoni da lire mille possono essere soltanto all'ordine.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 30 giugno 1948, n. 1043 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che il presente decreto ha effetto dal 1 luglio 1948.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-546

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