Art. 3

In vigore dal 12 mar 1924
Fino alla rinnovazione generale ordinaria, saranno aggregati al Consiglio ed alla Giunta municipale di Gallarate i sindaci dei comuni di Crenna e Caiello, e, qualora i Consigli di detti Comuni siano sciolti i rispettivi Commissari straordinari.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;3168#art-3

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