Art. 3
In vigore dal 12 mar 1924
Fino alla rinnovazione generale ordinaria, saranno aggregati al Consiglio ed alla Giunta municipale di Gallarate i sindaci dei comuni di Crenna e Caiello, e, qualora i Consigli di detti Comuni siano sciolti i rispettivi Commissari straordinari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;3168#art-3