Art. 2
In vigore dal 12 mar 1924
Entro il termine prefisso nell' per l'entrata in vigore del presente decreto, le Amministrazioni comunali stabiliranno d'accordo le condizioni dell'unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale.
Per tali adempimenti sono conferiti i poteri dei Consigli comunali ai Commissari che siano incaricati dell'amministrazione dei suindicati Comuni.
In difetto di dette deliberazioni od in caso di dissenso, si provvederà con decreto del Ministro per l'interno, sentiti la Giunta provincia amministrativa ed il Consiglio di Stato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;3168#art-2