Art. 2

In vigore dal 9 gen 1924
Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 ottobre 1923. VITTORIO EMANUELE. Mussolini - Federzoni - Oviglio - Dè Stefani - Corbino. Visto, il Guardasigilli: Oviglio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-10-31;2749#art-2

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Art. 2 Accordi stipulati fra l'Italia ed altri Stati per la repressione della tratta delle bianche e per la soppressione di quella delle donne e dei fanciulli. — Testo vigente | Portale Normativo