Art. 1

In vigore dal 9 gen 1924
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno: Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato ad interim per gli affari esteri e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per le colonie, per la giustizia e gli affari del culto, per le finanze e per l'economia nazionale; Sentito il Consiglio dei Ministri; Abbiamo decretato e decretiamo: Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti accordi stipulati fra l'Italia ed altri Stati: 1° Convenzione internazionale di Parigi, del 4 maggio 1910, per la repressione della tratta delle bianche; 2° Convenzione internazionale di Ginevra, del 30 settembre 1921, per la soppressione della tratta delle donne e dei fanciulli.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-10-31;2749#art-1

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