Art. 1
In vigore dal 9 gen 1924
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno:
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato ad interim per gli affari esteri e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per le colonie, per la giustizia e gli affari del culto, per le finanze e per l'economia nazionale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti accordi stipulati fra l'Italia ed altri Stati:
1° Convenzione internazionale di Parigi, del 4 maggio 1910, per la repressione della tratta delle bianche;
2° Convenzione internazionale di Ginevra, del 30 settembre 1921, per la soppressione della tratta delle donne e dei fanciulli.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-10-31;2749#art-1