Art. 2
In vigore dal 16 dic 1923
Entro l'ottobre 1923 l'Amministrazione provinciale di Forlì e l'Amministrazione comunale di Siena faranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione le rispettive deliberazioni, approvate dalla competente autorità tutoria, con le quali si impegnino a corrispondere all'Erario il contributo annuo stabilito dal R. decreto 7 giugno 1923, n. 1408, e a soddisfare gli oneri di cui agli articoli 97, 100 e 103 del Regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-27;2508#art-2