Art. 1
In vigore dal 16 dic 1923
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto il Nostro decreto 6 maggio 1923, n. 1054, relativo all'ordinamento della istruzione media e dei Convitti nazionali;
Veduto l'altro Nostro decreto in data 7 giugno 1923, numero 1408, che stabilisce i contributi finanziari a carico delle Provincie, dei Comuni e di altri Enti pel mantenimento dei licei scientifici e dei licei femminili;
Veduti i voti formulati dall'Amministrazione provinciale di Forlì per la istituzione, a decorrere dal 1° ottobre 1923, di un Regio liceo scientifico in Rimini e dall'Amministrazione comunale di Siena per la istituzione, con la stessa decorrenza, di un Regio liceo femminile in Siena;
Riconosciuta la necessità di provvedere tempestivamente a tali istituzioni, in modo che i detti istituti possano funzionare all'inizio dell'anno scolastico 1923-24;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
A decorrere dal 1° ottobre 1923 sono istituiti un Regio liceo scientifico in Rimini ed un Regio liceo femminile in Siena.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-27;2508#art-1