Art. 1

In vigore dal 16 dic 1923
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Veduto il Nostro decreto 6 maggio 1923, n. 1054, relativo all'ordinamento della istruzione media e dei Convitti nazionali; Veduto l'altro Nostro decreto in data 7 giugno 1923, numero 1408, che stabilisce i contributi finanziari a carico delle Provincie, dei Comuni e di altri Enti pel mantenimento dei licei scientifici e dei licei femminili; Veduti i voti formulati dall'Amministrazione provinciale di Forlì per la istituzione, a decorrere dal 1° ottobre 1923, di un Regio liceo scientifico in Rimini e dall'Amministrazione comunale di Siena per la istituzione, con la stessa decorrenza, di un Regio liceo femminile in Siena; Riconosciuta la necessità di provvedere tempestivamente a tali istituzioni, in modo che i detti istituti possano funzionare all'inizio dell'anno scolastico 1923-24; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: A decorrere dal 1° ottobre 1923 sono istituiti un Regio liceo scientifico in Rimini ed un Regio liceo femminile in Siena.
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