Art. 2

In vigore dal 15 nov 1923
Le spese per il mantenimento dei due istituti sono, fino a contraria disposizione, a carico dello Stato e gravano per l'anno scolastico 1923-24, sul capitolo 158-bis del bilancio del Ministero per la pubblica istruzione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-27;2243#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Trasformazione della Regia scuola tecnica e dell'istituto tecnico di Merano rispettivamente in ginnasio e liceo scientifico. — Testo vigente | Portale Normativo