Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 15 nov 1923
Le spese per il mantenimento dei due istituti sono, fino a contraria disposizione, a carico dello Stato e gravano per l'anno scolastico 1923-24, sul capitolo 158-bis del bilancio del Ministero per la pubblica istruzione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-27;2243#art-2