Art. 2
In vigore dal 27 apr 1923
Nelle insegne, nei timbri e nei suggelli delle Autorità e Amministrazioni statali e di quelle altre Autorità e Amministrazioni la cui lingua d'ufficio è la lingua dello Stato, e inoltre negli atti pubblici ed amministrativi redatti nella lingua ufficiale dello Stato, si debbono usare i nomi che sono indicati nella prima colonna degli elenchi allegati.
Il nome indicato nella seconda colonna sarà aggiunto, fra parentesi, solo nei casi in cui le Autorità e Amministrazioni predette lo ritengano opportuno per ragioni di pratica e comune intelligenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-03-29;800#art-2