Art. 1
In vigore dal 27 apr 1923
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vedute le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778;
Sentita la Commissione che fu istituita con il Nostro decreto 20 gennaio 1921, con l'incarico di stabilire i criteri di massima per la scelta dei toponimi nei territori annessi e di proporre la lezione ufficiale dei nomi dei Comuni, delle frazioni e delle altre località abitate dei territori predetti;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro presidente del Consiglio dei ministri, Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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Agli effetti di cui negli articoli seguenti, sono pubblicati gli uniti elenchi di nomi dei Comuni e di altre località delle nuove Provincie del Regno, visti e firmati, d'ordine Nostro, dal Ministro dell'interno.
Lo stesso Ministro è autorizzato a pubblicare, con proprio decreto, agli effetti medesimi, gli elenchi che successivamente si rendessero necessari, e ad introdurre le variazioni occorrenti in quelli allegati al presente decreto.
Per i nomi di luogo non compresi negli elenchi uniti al decreto - e cioè per i nomi delle località minori, e delle sedi d'uffici che venissero nuovamente costituiti, ed in generale per tutti i nomi degli Enti geografici e topografici non ancora fissati ufficialmente - le Autorità e le Amministrazioni accoglieranno intanto le forme adottate nei Prontuari e Repertori della Reale Società geografica italiana.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-03-29;800#art-1