Art. 2

In vigore dal 3 mag 1923
Le disposizioni del precedente articolo sono applicabili anche alle contravvenzioni accertate da tutti gli impiegati e funzionari dell'Amministrazione finanziaria, eccezione fatta per quelle accertate nell'interno dei rispettivi uffici. Ordiniamo che il presento decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 marzo 1923. VITTORIO EMANUELE. MUSSOLINI - DE STEFANI. Visto, guardasigilli: OVIGLIO.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-03-11;758#art-2

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Art. 2 Concernente la devoluzione ad apposito fondo premi per il personale della R. Guardia di finanza delle quote contravvenzionali attribuite ai militari del Corpo ed agli impiegati e funzionari. — Testo vigente | Portale Normativo