Art. 1

In vigore dal 3 mag 1923
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D' ITALIA In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1661; Visto il testo unico delle leggi doganali, approvato con R. decreto 26 gennaio 1896, n. 20, e la legge 12 luglio 1912, n. 812; Visto il testo unico delle leggi sulle privative dei sali, tabacchi, approvato col R. decreto 15 giugno 1865, numero 2397; Viste le altre leggi tributarie in materia di bollo, produzione, consumo, lusso e scambi, ecc, che attribuiscono quote di riparto dei prodotti contravvenzionali a coloro che hanno scoperta o sorpresa la contravvenzione o la frode; Sentito il Consiglio dei ministri; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: Le quote sul prodotto delle pene pecuniarie per contravvenzioni di qualsiasi specie, dovute per disposizioni di leggi e decreti al personale della R. Guardia di finanza, saranno versate al Fondo della massa del Corpo, per essere integralmente erogate in premi nel modo che sarà stabilito dal Ministro delle finanze. Nulla è innovato nei riguardi delle quote spettanti ai segreti rivelatori.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-03-11;758#art-1

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