Art. 5

In vigore dal 10 giu 1923
Con decreto del Ministro della marina saranno stabiliti gli assegni da corrispondere al conservatore del Museo ed al personale addetto al Museo stesso, nonché le norme di applicazione del presente decreto il quale avrà effetto dal 1° gennaio 1921. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 8 febbraio 1923. VITTORIO EMANUELE. MUSSOLINI - THAON DI REVEL - DE STEFANI. Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-02-08;1065#art-5

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