Art. 4

In vigore dal 14 ago 1949
Alle spese di manutenzione ed amministrazione del Museo storico navale sarà provveduto a carico del bilancio della Regia marina nei limiti di spesa di lire 20.000 annue - (Cap. 71 per l'esercizio corrente - Spese generali dei RR. arsenali M. M. e corrispondenti per gli esercizi successivi).

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. del Capo Provvisortio dello Stato 8 novembre 1946, n. 572 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il limite di spesa previsto dall'art. 4 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 1065, e' elevato da L. 20.000 a L. 200.000 annue con effetto dal 1° luglio 1946".
  • La L. 16 giugno 1949, n. 447 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "A decorrere dal 1 luglio 1948, e' elevato a L. 800.000 il limite di spesa annuo previsto dall'art. 4 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 1065, aumentato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1946, n. 572, per la manutenzione e l'amministrazione del Museo storico navale di Venezia".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-02-08;1065#art-4

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Art. 4 Relativo alla istituzione di un Museo storico navale. — Testo vigente | Portale Normativo