Art. 4

In vigore dal 3 mar 1923
La nota delle spese relative alla demolizione delle opere abusivamente fatte ed alla rimozione dei cartelli e dagli altri mezzi di pubblicità indebitamente affissi o mantenuti, di cui all'art. 6 della legge medesima, per essere resa esecutiva nei riguardi del proprietario del fondo, sarà rimessa all'autorità provinciale di finanza, che provvederà per la riscossione nelle forme o con i privilegi delle imposte dirette. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 gennaio 1923 VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI - DE STEFANI - GENTILE. Visto, Il Guardasigilli: OVIGLIO.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-01-11;241#art-4

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Art. 4 Che estende alle nuove Provincie la legge 11 giugno 1922, n. 778, per la tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse artistico. — Testo vigente | Portale Normativo