Art. 4
In vigore dal 3 mar 1923
La nota delle spese relative alla demolizione delle opere abusivamente fatte ed alla rimozione dei cartelli e dagli altri mezzi di pubblicità indebitamente affissi o mantenuti, di cui all'art. 6 della legge medesima, per essere resa esecutiva nei riguardi del proprietario del fondo, sarà rimessa all'autorità provinciale di finanza, che provvederà per la riscossione nelle forme o con i privilegi delle imposte dirette.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 gennaio 1923
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - DE STEFANI - GENTILE.
Visto, Il Guardasigilli: OVIGLIO.
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