Art. 1

In vigore dal 3 mar 1923
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Visto l' della legge 26 settembre 920, n. 1332; Visto l' della legge 19 dicembre 1920, n. 1778; Sentito il Consiglio dei ministri; Su proposta del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto coi Ministri dell'istruzione pubblica e delle finanze; . Ai territori annessi al Regno con le leggi 26 settembre 1920, n 1332, e 19 dicembre 1920, n. 1778, è estesa la legge 11 giugno 1922, n. 778, per la tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse artistico.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-01-11;241#art-1

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