Art. 4
In vigore dal 27 feb 1923
Per la prima sessione che verrà indetta dopo la pubblicazione del presente decreto, il limite massimo di età stabilito dall' per l'ammissione agli esami è elevato al 39° anno.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 gennaio 1923.
VITTORIO EMANUELE.
MUSSOLINI - THAON DI REVEL.
Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-01-11;167#art-4