Art. 4

In vigore dal 27 feb 1923
Per la prima sessione che verrà indetta dopo la pubblicazione del presente decreto, il limite massimo di età stabilito dall' per l'ammissione agli esami è elevato al 39° anno. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 gennaio 1923. VITTORIO EMANUELE. MUSSOLINI - THAON DI REVEL. Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-01-11;167#art-4

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Art. 4 Che apporta modificazioni al vigente regolamento sulla sanita' marittima. — Testo vigente | Portale Normativo