Art. 3
In vigore dal 15 gen 1926
Entro il 30 giugno 1923 sarà provveduto alla revisione degli elenchi dei medici delle nuove Provincie forniti di matricola d'imbarco presso le Capitanerie della Venezia Giulia per eliminare tutti coloro che per età e per condizioni fisiche non si trovino più in grado di compiere in modo soddisfacente le relative funzioni, coloro che non abbiano più preso imbarco da almeno dieci anni, e coloro che non abbiano la cittadinanza italiana.
A tutti i rimanenti sarà provvisoriamente consentito `di continuare nell'esercizio delle funzioni; ma è fatto obbligo ad essi di ottenere entro un biennio, una nuova autorizzazione nel modo stabilito dall' del presente decreto.
Il biennio decorrerà dalla pubblicazione degli elenchi riveduti; ed a cura del Ministero dell'interno sarà provveduto, durante il biennio stesso, a bandire una o più sessioni di esami, a seconda del bisogno.
La autorizzazione potrà anche, durante il biennio, essere concessa, con dispensa dalle prove di esame e sul conforme parere di una Commissione nominata dal Consiglio superiore di sanità, a tutti quelli, fra i medici indicati nel secondo comma del presente articolo che fossero in servizio anteriormente alla data dell'armistizio, che posseggano titoli sufficienti di studio e di servizio per la idoneità alla funzione.
Note all'articolo
- Il Regio Decreto 2 novembre 1925, n. 2287 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Sono prorogati di un anno a far tempo dal 4 luglio 1925, i termini indicati al 2° ed al 3° comma dell'art. 3 del R. decreto 11 gennaio 1923, n. 167". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Alle sessioni di esami di idoneita', previste nel 3° comma dell'art. 3 del R. decreto 11 gennaio 1923, n. 167, che potranno essere bandite prima della scadenza del 4 luglio 1926, i sanitari della Venezia Giulia, autorizzati provvisoriamente a continuare nell'esercizio delle funzioni di medico di bordo, potranno partecipare, indipendentemente dal limite di eta' di anni 35, fissato per l'ammissione agli esami di che trattasi, dall'art. 1 del R. decreto 11 gennaio 1923, n. 167".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-01-11;167#art-3